Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 e' sostituito dal seguente: "In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art34 · fonte del testo