Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art60 · fonte del testo