Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. La direzione, la contabilita' e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilita' di ordine tecnico e amministrativo.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art58 · fonte del testo