La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona gia' approvati.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art31 · fonte del testo