L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dai seguenti: "Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art28 · fonte del testo