Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato e' cosi' composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonche', a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.

Testo vigente dal 12 marzo 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-03-11;66~art3 · fonte del testo