Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57. Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge e' integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest'ultima direzione generale. Il parere del comitato e' obbligatorio ma non vincolante. Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa dal Ministro della difesa alle commissioni competenti del Parlamento. E' riconosciuta all'Amministrazione militare la facolta' di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

Testo vigente dal 10 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-27;335~art2 · fonte del testo