Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 966 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.

tolto: Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della Legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, sono sostituiti i seguenti:

tolto: «Art. 42. Gli Stabilimenti di cui all'art. 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sara' stabilita dalla Autorita' politica del Circondario, sentita la Giunta municipale.

tolto: Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti Stabilimenti una lanterna dall'imbrunire della sera sino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuco, e negli altri Stabilimenti di cui all'art. 35, stara' esposta una tabella, vidimata dall'Autorita' politica del Circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

tolto: Art. 45. Il Prefetto e l'Autorita' politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino ad un anno di quelli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

tolto: Le cosi' dette cameraccie o bettole di campagna possono essere ugualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette:

tolto: Gli Uffiziali e gli Agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facolta' di fare sgombrare lo Stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

tolto: Art. 70. Sulla denuncia scritta degli Uffiziali di sicurezza pubblica e dei Carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli Agenti di pubblica sicurezza all'Autorita' locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorieta', il Pretore, ognorache' la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamera' dinanzi a se l'incolpato d'oziosita' o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, e ammette od e' altrimenti stabilita la sua oziosita' o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle localita' ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'Autorita' di pubblica sicurezza.

tolto: Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosita' o vagabondaggio, ed il Pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a localita' lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il Pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: L'Uffiziale pubblico che rilasciera' un falso certificato di buona condotta agl'incolpati di oziosita' o vagabondaggio, ed alle altre persone sospette, di cui nel successivo articolo 105, pel quale possano contestare l'accusa loro ascritta, sara' denunziato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

tolto: I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari, i capi mastri ed altri che rilascieranno edificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosita' o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunziati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

tolto: Art. 71. La persona ammonita a' termini degli articoli precedenti, la quale non avra' fatto constare entro il termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, ed avra' traslocata la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorita' politica locale, sara' arrestata e tradotta davanti all'Autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento.

tolto: Art. 76. Potra' il Prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella citta' ed in altri luoghi da lui scelti.

tolto: Il Ministro dell'Interno potra' eziandio, per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovra' stabilire il suo domicilio.

tolto: Art. 85. Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che verra' determinata dall'Autorita' politica del Circondario, sentita la Giunta municipale, e' proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

tolto: Art. 105. Saranno a cura dell'Autorita' di pubblica sicurezza denunziati gli individui sospetti, come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, mafiosi, contrabbandieri, accoltellatori, e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprieta'.

tolto: Art. 106. Il Pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamera' dinanzi a se' i denunziati e li ammonira' severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sara' compilato senza loro spesa.

tolto: In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

tolto: I gia' condannati per reati contro le persone e le proprieta' potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

tolto: Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a minori di anni 16, il Pretore provvedera' a norma dell'art. 72.

tolto: Art. 114. Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese, ne' maggiore di un anno, le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, alinea l°, e 80.

tolto: Sono puniti colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi, e con la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, le trasgressioni all'art. 70, alinea 3°.

tolto: Sono puniti colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70, alinea 4°.

tolto: Sono puniti colla pena del carcere non minore di tre mesi, ne' maggiore di sei, le trasgressioni all'articolo 71.

tolto: Le trasgressioni all'art. 76, alinea 2°, saranno punite colla pena stabilita dall'alinea 2° dell'art. 29 del Codice penale.

tolto: Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale italiano.»

tolto: Il Decreto Reale del 22 giugno 1865, n. 2355, e' convertito in Legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1871-07-06;294~art3 · fonte del testo