Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:
tolto: a) le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;
tolto: b) un diritto di riscossione di cent. 10 per titolo;
tolto: c) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.
tolto: Le tasse di cui alla lettera a sono pagate nell'atto della consegna dei titoli; quelle di cui alle lettere b e c sono prelevate dalle somme riscosse.
tolto: I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso giusta il disposto dell'art. 14, sono rimandati gratuitamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5618~art12 · fonte del testo
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