Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009. 321 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'avanzamento ai vari gradi di generale ha luogo a scelta; esso deve essere riservato esclusivamente a coloro che per carattere, capacita' professionale, qualita', militari e cultura diano sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore.
tolto: I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di generale di brigata se, oltre a possedere le qualita' di cui al comma precedente e a dare sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado stesso, non abbiano tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di reggimento o di reparto autonomo corrispondente o di una scuola centrale, oppure di una scuola allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali.
tolto: Tale periodo di tempo e' ridotto:
tolto: a) ad un anno, transitoriamente e non oltre il 31 dicembre 1925, se non sia stato possibile compierlo a causa di comprovate ragioni di servizio;
tolto: b) a tre mesi se il comando sia stato tenuto in guerra, nel territorio delle operazioni, limitatamente ai comandi titolari di reggimento di fanteria e cavalleria, di raggruppamento di artiglieria e di gruppo alpino o unita' organicamente superiori.
tolto: Le promozioni ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata sono conferite esclusivamente a coloro cui e' riconosciuta la piena idoneita' ad esercitare in modo assolutamente distinto il comando di grande unita', devoluto a ciascuno di tali gradi.
tolto: E' fatta eccezione per i generali di brigata dei carabinieri Reali e del ruolo tecnico di artiglieria, la cui idoneita' all'avanzamento al grado superiore deve riferirsi soltanto alla capacita' a ricoprire la carica inerente a tale grado rispettivamente nell'arma dei carabinieri Reali e nel ruolo tecnico.
tolto: Di conseguenza ad occupare le vacanze che si verifichino nel grado di generale di divisione per le cariche devolute all'arma dei carabinieri Reali e al ruolo tecnico di artiglieria concorrono esclusivamente i generali della rispettiva arma o ruolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art12 · fonte del testo
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