Provvedimento abrogato da l d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato da l d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008. 240 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le universita' e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro. I mutui di cui al precedente comma - da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni - saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi puo' essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con quello per la pubblica istruzione. Le opere ammesse ai benefici di cui al precedente comma sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione con la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sara' iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al terzo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DA L D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-06;50~art10 · fonte del testo
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