Art. 18 — Interessi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.
Abrogato dal 9 luglio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.
Abrogato dal 9 luglio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse e' del 30 per cento del tasso di riferimento predettoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N. 154.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art18 · fonte del testo
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