Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1866
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025. 77 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati resta convenuto che per quanto si riferisce all'esecuzione della presenteConvenzione, 15 grammi sono ragguagliati ad una mezz'oncia; 40 grammi ad un'oncia e mezzo, e che su questa base dovra' poggiare la scala di progressione delle due parti.
tolto: E' inteso che la tassa delle corrispondenze deve essere stabilita a seconda del peso constatato dall'Ufficio di origine eccetto nel caso di evidente errore.aggiunto: Convenzione-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1866-06-20;3007~art23 · fonte del testo
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