Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1869
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025. 82 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il diritto spettante al Console italiano d'ingerirsi nell'amministrazione delle successioni di nazionali defunti, quando non sia presente o capace l'erede, od il suo procuratore, o non vi sia l'esecutore testamentario, il diritto di conoscere dei fallimenti dei nazionali, e tutti i diritti di giurisdizione volontaria attribuiti dalle Leggi italiane, dalle convenzioni e dagli usi al Console e al Tribunale consolare, sono mantenuti in tutta la loro estensione, e dovranno abbracciare qualsivoglia specie di beni, non esclusi gl'immobili posseduti nel Regno di Tunisi.aggiunto: Trattato-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art23 · fonte del testo
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