Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli ad personam) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sara' accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito per ciascun ordine di ruoli dalla tabella B.

tolto: Inoltre quelli fra gli stessi insegnanti che all'applicazione della presente legge contino almeno 30, 25, 20 e 15 anni di servizio di ruolo, avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai 5/10, ai 4/10, ai 3/10 ed ai 2/10 dell'aumento stabilito dal comma precedente.

tolto: Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescera' fino a raggiungere questo stipendio minimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-04-08;142~art26 · fonte del testo