Art. 57 — Legittimazione alla richiesta di misure

. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2002 al 10 novembre 2018. 18 parole tolte, 37 parole aggiunte.

tolto: Il trattamento ed i beneficiaggiunto: . Le misure alternative e quelle di cui agli articoli tolto: 47, 50 aggiunto: 30, 30-ter, 52, 53tolto: , 54... possono essere richiesti aggiunto: e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato tolto: eaggiunto: , dai loro prossimi congiunti tolto: o proposti dal consiglio di disciplinaaggiunto: , dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art57 · fonte del testo