Art. 55 — (Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
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Testo vigente dal 2 febbraio 1977
