Art. 25 — Peculio

Il peculio dei detenuti e degli internati e' costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprieta' o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali. Il peculio e' tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto. Il regolamento deve prevedere le modalita' del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art25 · fonte del testo