Art. 16 — Regolamento dell'istituto

In ciascun istituto il trattamento penitenziario e' organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalita' del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attivita' lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione puo' avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80. Il regolamento interno disciplina, altresi', i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art16 · fonte del testo