Art. 41 — Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonche' al ((Ministero della giustizia)).

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… la corte d'appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonche' al Ministero tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art41 · fonte del testo