Art. 16 — Assemblea ordinaria degli iscritti

L'assemblea e' convocata dal presidente. ((Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti)). L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 11 parole tolte, 9 parole aggiunte.

L'assemblea e' convocata dal presidente. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che tolto: non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima aggiunto: deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art16 · fonte del testo