Art. 25 — Regioni a statuto speciale

(( 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.)) ((1))

Testo vigente dal 29 maggio 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1989 al 29 maggio 1989. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, … di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame tolto: e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante … minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7. aggiunto: 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art25 · fonte del testo