Art. 28 — Incompatibilità
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169.
Abrogato dal 26 agosto 2005
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169.
Abrogato dal 26 agosto 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 26 agosto 2005. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale e' incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituireaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art28 · fonte del testo
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