Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere. La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni. Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento. Il Consiglio nazionale puo' inoltre scegliere e nominare uno o piu' funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art17 · fonte del testo