Art. 10 — Cariche del consiglio

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art10 · fonte del testo