La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore a un decimo ne' superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta;

  • a)per grave negligenza in servizio;
  • b)per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
  • c)per inosservanza dei doveri di ufficio;
  • d)per contegno scorretto versi i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico;
  • e)per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
  • f)per violazione del segreto di ufficio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art106 · fonte del testo