Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:

  • a)la censura;
  • b)la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
  • c)la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
  • d)la revoca;
  • e)la destituzione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura puo' essere anche applicata dal podesta' o dal presidente del consorzio.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art44 · fonte del testo