Art. 3 — Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria

(( Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

  • a)reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;
  • b)centri di reclutamento;
  • c)scuole ed istituti di istruzione;
  • d)magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1990 al 20 febbraio 2020. 2 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) aggiunto: reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;

aggiunto: b) centri di reclutamento;

tolto: baggiunto: c) scuole ed istituti di istruzione;

tolto: caggiunto: d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. Per l'espletamento dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art3 · fonte del testo