Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore aL. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
tolto: Ove si tratti di piccole quantita' di prodotti, la pena e' dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;910~art3 · fonte del testo
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