Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore aL. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.

tolto: Ove si tratti di piccole quantita' di prodotti, la pena e' dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;910~art3 · fonte del testo