Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni 1000 abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;
tolto: b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000, quando ne abbiano uno almeno ogni 1200;
tolto: c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.
tolto: In tutti gli altri comuni la legge verra' applicata gradatamente secondoche' le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-07-15;3961~art9 · fonte del testo
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