Art. 24 — Compiti istituzionali della Polizia di Stato

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tU tela l'esercizio delle liberta' e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorita'; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita' ed infortuni.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art24 · fonte del testo