Art. 159 c.o.m. — Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155:

  • a)assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente;
  • b)svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  • c)espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art159 · fonte del testo