Articolo abrogato dalla l. 30 aprile 1969, n. 153.
Abrogato dal 1 maggio 1969
Articolo abrogato dalla l. 30 aprile 1969, n. 153.
Abrogato dal 1 maggio 1969
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1969. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' riaperto fino al 31 dicembre 1970. Detta pensione deve essere calcolata secondo le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968 e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 30 aprile 1969, n. 153
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' prorogato al 31 dicembre 1975".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238~art7 · fonte del testo
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