L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 maggio 1967, n. 318

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La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 7) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".

Testo vigente dal 30 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1964 al 30 maggio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 maggio 1967, n. 318

    La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 7) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art2 · fonte del testo