Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Abrogato dal 30 marzo 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Abrogato dal 30 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1992 al 30 marzo 2001. 99 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore eta', se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorita' consolare competente. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa e' il prefetto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art24 · fonte del testo
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