1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120)).

Testo vigente dal 4 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1995 al 4 maggio 1999. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. tolto: All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno". All'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, la parola: "cinquantacinquesimo" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinquesimo". All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la parola: "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: -quaranta~ aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-02-23;43~art4 · fonte del testo