Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 30 e 31 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 45 e 46. Il Ministero puo' chiedere la collaborazione delle predette autorita' per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art47 · fonte del testo