Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Riserva di compensazione).
tolto: Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica nel ramo credito alla fine di ciascun esercizio. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75% dell'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo credito, sino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150% dell'ammontare piu' elevato dei premi del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non puo' comunque essere superiore al 12% dei premi dell'esercizio di riferimento. I premi di cui al comma precedente sono quelli lordi, dedotte soltanto le imposte e le tasse a carico degli assicurati. Nel caso che il rapporto sinistri a premi dell'esercizio risulti pari o superiore al 120%, le imprese possono utilizzare l'accantonamento corrispondente alla riserva di compensazione, nei limiti dell'importo determinato mediante l'applicazione sulle somme che risultano accantonate all'inizio dell'esercizio delle aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso:
tolto: Rapporto sinistri Percentuali a premi (%) di utilizzo
tolto: 120 90 125 85 130 80 135 75 140 70 145 65 150 e rapporto superiore 60.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art30bis · fonte del testo
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