Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica e' composto da: il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede; il provveditore regionale alle opere pubbliche; l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita; un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica; due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo; i provveditori agli studi della Regione; un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche; un esperto designato dal Ministro per la sanita'; due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale. ((Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresi' parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano)). I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, in servizio prezzo l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Testo vigente dal 21 marzo 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1967 al 21 marzo 1968. 25 parole aggiunte.

… attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale. aggiunto: Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresi' parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art8 · fonte del testo