All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralita' di interessi e, ove occorra, della prima annualita' di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonche' per l'eventuale conguaglio di interessi, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art57 · fonte del testo