I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalita' di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art53 · fonte del testo