Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalita' occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali. Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli Enti interessati o con il concorso dei medesimi.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art49 · fonte del testo