Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010. 343 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 37 e 38 le disposizioni di cui ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato:
tolto: 1) articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15: a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di eta';
tolto: 2) articoli 13 e 14: a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
tolto: 3) articoli 8, 9, 16, 17 e 41: a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all'articolo 38 della presente legge;
tolto: 4) articoli 19, 20 e 21: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;
tolto: 5) articolo 18: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art39 · fonte del testo
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