Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sara' attuata con la seguente gradualita':
tolto: 1) Esercito e Aeronautica: 14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;
tolto: 2) Marina: 22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge; 20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art37 · fonte del testo
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