Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010. 500 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:
tolto: 1) nella categoria degli operai specializzati:
tolto: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
tolto: b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;
tolto: 2) nella categoria degli operai qualificati:
tolto: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
tolto: b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;
tolto: c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;
tolto: 3) nella categoria degli operai comuni:
tolto: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
tolto: b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa. I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso. La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa. I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate. E' abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art28 · fonte del testo
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