Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Gli artt. 23 e 52 della Costituzione, nello stabilire una riserva di legge in ordine alla previsione e regolamentazione del servizio militare, hanno attribuito al cittadino obbligato un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, dovrà assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Sicché, similmente a quanto previsto dal legislatore in via ordinaria per i giovani arruolati, che restano soggetti alla chiamata di leva nel corso dell'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, anche coloro che hanno rinviato per motivi di studio l'assolvimento dell'obbligo di leva devono poter beneficiare di un termine certo di chiamata alle armi. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno alla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990 e o. nn. 148/1990, 273/1990 e 326/1990.
Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 52 cost.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990; O. nn. 148/1990 e 273/1990.
Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 52 cost.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha usufruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990; O. n. 148/1990.
Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 52 cost.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990.
Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 52 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1998 al 9 ottobre 2010. 55 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGStolto: . 30 DICEMBRE 1997 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 504 aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art21 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.