Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1985 al 8 maggio 2004. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamita' naturali o delle avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art6bis · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.