Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalita' e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonche' a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art36 · fonte del testo
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