Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. 225 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore, purche' il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratti di titoli vincolati di usufrutto e' necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprieta', sia di quello di usufrutto. Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto e' possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratti di titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti. I nuovi titoli sono consegnati all'esibitore. Allo stesso viene altresi' corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali, in questi ultimi casi e' necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d'importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro. Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-08-06;651~art2 · fonte del testo
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