L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle localita' ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, e' autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffe' ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalita' aziendale previsti dalla legge 5 giugno 1973, n. 348, e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussista una delle seguenti condizioni:

  • a)sia sospeso, per inagibilita', il servizio di mensa a finalita' aziendale;
  • b)sia prevedibile che fruiscano del servizio stesso un numero di dipendenti ancorche' inferiore a 50. Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalita' di ammissione del personale nonche' all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalita' aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalita' aziendale.

Testo vigente dal 14 luglio 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art12 · fonte del testo